Referendum giustizia 2026: urna, Costituzione e simboli della giustiziaReferendum giustizia 2026: simboli istituzionali e della giustizia.

Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per un referendum costituzionale (art. 138 Cost.) sulla legge di revisione in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare.
È un referendum senza quorum: il risultato è valido indipendentemente dall’affluenza.

Nelle intenzioni dei promotori, la riforma dovrebbe rafforzare la separazione tra funzioni e “carriere” di giudici e pubblici ministeri e ridisegnare l’autogoverno della magistratura. Ma, come vedremo, il testo incide soprattutto sugli assetti e molto meno (anzi: per nulla, direttamente) sui problemi quotidiani che i cittadini associano alla “giustizia che non funziona”: tempi, arretrato, organizzazione degli uffici.


Fact box essenziale

  • Quando si vota: domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
  • Quorum: non previsto (referendum ex art. 138).
  • Oggetto: legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
  • Sì/No: con il la riforma entra in vigore; con il NO resta l’assetto attuale.

1) Cosa prevede la riforma, in concreto

a) “Distinte carriere” per giudici e pubblici ministeri

Il progetto di revisione costituzionale mira a separare le carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, demandando poi alla legge ordinaria la disciplina operativa.

b) Due CSM al posto di uno

La riforma istituisce due organi di autogoverno distinti:

  • Consiglio superiore della magistratura giudicante
  • Consiglio superiore della magistratura requirente

c) Il sorteggio per una parte dei componenti

Uno degli elementi più discussi è la previsione che i componenti dei due CSM siano estratti a sorte:

  • un terzo da un elenco di professori ordinari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, compilato dal Parlamento;
  • due terzi tra magistrati appartenenti alla rispettiva carriera.

d) Disciplina: nasce una Corte/Alta Corte disciplinare

La riforma istituisce una Alta Corte disciplinare (nel dibattito e nel quesito spesso “Corte disciplinare”) con giurisdizione disciplinare in via esclusiva.


2) Cosa NON contiene la riforma (e perché questo è decisivo)

Qui sta il punto che, a mio avviso, va detto con chiarezza: la riforma non interviene su ciò che oggi determina l’esperienza concreta della giustizia per cittadini e imprese:

  • durata e gestione dei processi civili (arretrato, tempi di decisione ed esecuzione);
  • durata e gestione dei processi penali (carichi, rinvii, organizzazione del dibattimento);
  • carenze strutturali: personale amministrativo, infrastrutture, digitalizzazione disomogenea, organizzazione degli uffici.

Non è un’opinione: è una conseguenza del perimetro della riforma, che modifica la Costituzione sul Titolo IV e sugli organi di autogoverno e disciplina, non i codici di rito.


3) L’impatto sui costi: un tema reale (e poco discusso)

Un’altra questione che merita spazio è quella economica. La riforma sostituisce l’attuale CSM con due Consigli e crea un nuovo organo disciplinare. Anche ipotizzando riuso di strutture e personale, è difficile sostenere che un assetto con più organi sia “a costo zero” nel medio periodo.

Il punto di partenza: quanto costa oggi il CSM

Nel Bilancio di previsione 2025 del CSM compare un totale generale di 45,25 milioni di euro.

Perché è plausibile un aumento

Due CSM significano, tipicamente, duplicazione o aumento di:

  • attività di segreteria, istruttorie e supporto amministrativo;
  • sedute, commissioni, rimborsi, logistica;
  • sistemi informativi, sicurezza, gestione documentale;
  • costi di transizione (riassetti, regolamenti, procedure).

Le stime: trattiamole come stime (e attribuiamole)

Non esiste, nel testo costituzionale, una quantificazione unica “ufficiale” del maggiore onere: molto dipenderà dalle leggi attuative e da come verranno organizzati gli organi.
Detto questo, alcune analisi critiche hanno provato a quantificare l’ordine di grandezza: ad esempio, un contributo pubblicato su Giustizia Insieme stima una spesa aggiuntiva superiore a 114 milioni nel primo anno e circa 102 milioni annui a regime. Sono numeri contestabili e discutibili, ma non sono irrilevanti: indicano che il tema “costi” esiste e va messo sul tavolo, non archiviato.

La mia posizione, qui, è semplice: se si scelgono riforme che assorbono risorse su architetture di vertice, bisognerebbe spiegare perché quelle risorse non siano meglio indirizzate dove i cittadini vedono il problema ogni giorno: personale, uffici, arretrato, organizzazione.


4) Le ragioni del SÌ (riassunte senza caricature)

Chi sostiene il SÌ, in genere, argomenta che:

  • separare carriere e autogoverno rafforza la percezione di terzietà del giudice;
  • il sorteggio può ridurre il peso delle dinamiche correntizie;
  • un organo disciplinare dedicato può rendere più netta e credibile la responsabilità disciplinare.

È una visione coerente se l’obiettivo principale è ridefinire equilibri istituzionali e governance.


5) Perché resto contrario: tre criticità, nel merito e nel contesto

1) È una riforma di assetto, non una cura per i tempi della giustizia

Se il problema è “processi che durano troppo”, questa riforma non interviene sulle leve operative. Sposta equilibri e governance, ma non tocca le cause più frequenti di inefficienza.

2) Il sorteggio riduce le correnti, ma indebolisce responsabilità e rappresentanza

Il sorteggio può limitare logiche elettorali interne, ma introduce un tema serio: accountability e qualità della selezione. È un cambio di paradigma che meriterebbe un dibattito molto più tecnico e meno emotivo.

3) Il rischio politico: “chiudere la partita” tra politica e magistratura

Qui arrivo al punto più delicato (e per me decisivo): in un contesto già conflittuale, una riforma che interviene su CSM e disciplina può diventare — nella percezione pubblica — uno strumento per “regolare i conti” tra politica e magistratura, più che un progetto orientato ai bisogni concreti di chi aspetta una sentenza, una tutela civile, o una risposta rapida a un reato.

Non sto dicendo che sia l’unico intento possibile. Sto dicendo che il segnale che passa rischia di essere quello: un’operazione di forza sugli equilibri, non una riforma “di servizio”.


6) Se l’obiettivo è migliorare la giustizia: le priorità che mancano

Se vogliamo parlare di ciò che serve davvero, l’agenda dovrebbe includere:

  • rafforzamento stabile di cancellerie e personale amministrativo;
  • interoperabilità e affidabilità della digitalizzazione;
  • gestione dell’arretrato, misurazione dei carichi, organizzazione delle udienze;
  • interventi mirati su esecuzione civile e tempi del contenzioso;
  • investimenti su strutture e strumenti, non solo su organigrammi.

Conclusione: perché voterò NO

Voterò NO perché non vedo un nesso credibile tra questa riforma costituzionale e i problemi che rendono la giustizia lenta, diseguale e spesso inaccessibile. Vedo invece:

  • un intervento centrato sugli assetti di vertice;
  • un potenziale aumento di costi e complessità organizzativa (almeno in fase di attuazione);
  • e un rischio politico: che il referendum diventi l’ennesima “guerra di potere” tra istituzioni, mentre i cittadini restano con gli stessi tempi e le stesse inefficienze.

Di Camerlengo Gianluca

https://www.gianlucacamerlengo.it/

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